[Linux-Biella] [Fwd: Software Libero]

Claudio M. cmaffio a bilug.linux.it
Mar 12 Giu 2007 10:26:48 CEST


Software Libero
un bene comune
Il 15 Giugno ore 9-19 presso  Santa Maria La Nova (Napoli)
manifestazione a sostegno della proposta di legge che introduce il software libero nella PA.

La manifestazione, organizzata da una rete di associazioni della societa' civile, intende divulgare la cultura del software libero e consistera' in due parti.

La mattinata sara' dedicata a seminari e approfondimenti su vari temi tra cui:

Retrocomputing: non c'e' bisogno delle directx 10 per divertirsi!
Mostra interattiva di hardware dai primi anni 80 agli anni 90

Free Anonymous Internet: Wireless libera con Tor

Speech Tecnici:
Scrivere e far di conto: 	    OpenOffice (di Viviana Marra)
Linux sui portatili: 		    come farsi rimborsare windows (di Teodoro Salluzzi)
Emulazione software: 		come usare giochi e programmi per windows sotto GNU linux (di Marco Cenerelli)
Fidati che non mi fido: 	    Trusted Computing (di Giuseppe Aceto) 
                                        Get Used To Thinking For Yourself (di Mario Torre).
Riuso e condivisione: 		un ulteriore fonte di ricchezza" (di Davide Fiorentino)


Il pomeriggio sara' dedicato al dibattito sulla proposta di legge del consigliere Scala; che se approvata porterebbe la Campania, prima regione del Sud, nel novero delle regioni  'virtuose' di cui fanno gia' parte: Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Umbria.

Introduce: Roberto Dentice
Coordina: Daniel Donato

Partecipano:

Luisa Bossa Presidente Commissione Cultura Regione Campania
Maria Falbo Assessore Provincia di Napoli
Maddalena Arcella Assessore Provincia di Salerno
Tonino Scala Consigliere Regione Campania
Lucia Esposito Consigliere Comunale San Nicola La Strada
Flavia Marzano Universita' di Pisa
Arturo Di Corinto Universita' La Sapienza di Roma
Massimiliano Gambardella Associazione Omega
Enzo De Simone Associazione Hop Frog
Fausto Napolitano Associazione Hackaserta 81100
Gianfilippo Giannini Associazione NaLug
Enrico Voccia www.portadimassa.net
Vittorio Fuccella Associazione Zenone di Elea
Sergio Bellucci Net-left 
Umit Uygur Hacklab Cosenza

Durante tutta la giornata saranno offerti DVD con materiale libero tra cui:
una collezione di oltre 4 G di musica,
un'enciclopedia, 
una raccolta di testi letterari classici i cui diritti sono in massima parte scaduti;
distribuzione GNU Linux 
programmi liberi per windows.

La manifestazione e' organizzata da un coordinamento di associazioni che lancia un appello a tutte le associazioni interessate alla promozione del software libero: 

Fino ad ora hanno aderito le seguenti associazioni:

Associazione Quarto Stato - Salerno -
Associazione amici  Teatro Bis - Salerno -
Associazione Free Spirits - Salerno -
Associazione MOS'S - Marcianise - CE
Associazione ALI - Battipaglia - SA
Net-left - Italia -
Nalug - Napoli -
Hop frog - Salerno -
Hackaserta 81100 - Caserta -
Irlug - Avellino -
HCSS LUG - Fisciano - SA
Associazione Zenone di Elea - Salerno - SA
KDE-IT - Italia -
Associazione Omega - Giovani Dottori in Materie Economiche e Giuridiche - 
Hacklab Cosenza - Cosenza -
Porta di Massa - Napoli -


Se siete interessati a sostenere l'adozione del software libero nella nostra regione scrivete a uno dei seguenti indirizzi:
info a hopfrog.it, 
daniel a 81100.eu.org. 
info a openmind05.it 

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               Testo legge
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Progetto di legge ad iniziativa del consigliere Scala: Norme in materia 
di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero 
e sulla portabilita' dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione.
Art. 1
(finalita' della legge)
1. La Regione Campania incentiva e valorizza il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la liberta' di scelta nella
realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta alla diversita' di standard informatici.
2. E' favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui
ai punti a), b), c), e) dell'art.2 della presente legge, in considerazione delle sue positive ricadute sull'economia pubblica,
sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Regione
Campania, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di quello di economicita' dell'attivita'
amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
     a.    software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti
           descritti nell'articolo 2 comma 1 della presente legge.
     b.    software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come
           definita nell'articolo 2, comma 1 del presente testo di legge.
     c.    licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che
           renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo: la possibilita' di accedere al codice sorgente
           completo e il diritto di studiare le sue funzionalita'; il diritto di diffondere copie del programma e del codice
           sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma
           ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non puo' impedire che chiunque riceva una copia
           del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilita' di chi fornisce la copia.
     d.    programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice
           sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
     e.    formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di
           implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti
           dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un
           programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le
           specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di
           dati.
Art. 3
(Documenti)
1. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicita', nonché l'adempimento,
mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22 e successivi della Legge nazionale 7
agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica Amministrazione regionale si applica quanto disposto al comma 1 del
presente articolo e nel rispetto dell'art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241.
2. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione regionale e' tenuta a motivare
analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della Legge nazionale 7 agosto
1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui e' impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica
Amministrazione regionale e' tenuta a rendere disponibile, una versione dei dati, in formato libero.
Art. 4
(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)
1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della
Legge 196/2003, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la
pubblica sicurezza, e' tenuto ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione regionale
per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge nazionale 196/2003 devono essere conservati dalla
Pubblica Amministrazione regionale stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di
sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalita' di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del
trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi all'interessato
ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge nazionale 196/2003.
4. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
Art. 5
(Obblighi per la pubblica amministrazione regionale)
1. La Pubblica Amministrazione regionale e' tenuta ad utilizzare, nella propria attivita', programmi per elaboratore
elettronico dei quali detenga il codice sorgente.
2 La Pubblica Amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria
attivita', privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto.
Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi
per l'amministrazione consentire la modificabilita' del sorgente. La disponibilita' del codice sorgente e' posta in relazione
anche alla opportunita' per la Pubblica Amministrazione regionale di poter modificare i programmi per elaboratore in
modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
Art. 6
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
1. La Giunta regionale elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero, per progetti di ricerca
da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software
libero.
Art. 7
(Istruzione scolastica)
1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei
programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione dell'Istruzione Pubblica. La Regione riconosce il
particolare valore formativo del software libero e lo favorisce nell'insegnamento.
Art. 8
(Regolamenti attuativi)
1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, emana i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi di formazione del
personale per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed
economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero.
Art. 9
(Norma transitoria)
1. Entro anni due dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le
proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all'art. 5 della presente legge.
2. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano
le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4.
3. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le
proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 3.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio
regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unita' previsionale di base che sara' dotata della necessaria disponibilita'
in sede di approvazione della legge annuale




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